Le questioni relative alle aziende alimentari sono incluse nel regio decreto 191/2011. Tuttavia, la formulazione dell'articolo 2.2 esclude quelle attività dedicate alla manipolazione, alla lavorazione, all'imballaggio, allo stoccaggio o al servizio di prodotti alimentari destinati alla vendita o alla consegna in loco al consumatore finale, con o senza consegna a domicilio e purché sia un'attività marginale sia economicamente che produttivamente.
Ciò significa che le imprese di cucina casalinga devono iscriversi al registro sanitario dei piccoli stabilimenti alimentari (REM). Il datore di lavoro deve fornire un documento standardizzato per attestare l'inizio dell'attività economica. In tale documento devono comparire il nome o il nome della società, il NIF, il NIE o il CIF, il tipo di attività che verrà sviluppata e gli indirizzi correlati, sia il sociale che la realizzazione dell'attività.
Questo registro è controllato dalla comunità autonoma in cui è situata l'azienda. In caso di dubbio, si consiglia di consultare l'ufficio sanitario della propria comunità. Tieni presente che la legislazione potrebbe essere diversa a seconda del tuo luogo di residenza.