Certificazione energetica: gli immobili esenti
Introduzione
Dal 1 Luglio 2007, in Italia è obbligatoria la procedura conosciuta come ACE, ossia la ben nota certificazione energetica necessaria per l'attribuzione di una classe specifica di appartenenza degli edifici di nuova e vecchia costruzione, ma attualmente non è estesa a tutti gli immobili. La documentazione serve per attestare e dichiarare il rendimento energetico di un immobile: informa gli utenti circa i consumi e fornisce loro, la possibilità di ridurre gli sprechi ed acquisire maggior consapevolezza circa le proprie responsabilità e le proprie scelte in merito. Ma vediamo di capire quali sono gli immobili esenti da questa documentazione.
Occorrente
- Periti specializzati e certificazioni
Cos'è la certificazione energetica
La certificazione energetica è un documento che viene redatto adottando delle metodologie di calcolo ben precise, ad opera di professionisti specializzati, iscritti all'albo regionale di riferimento del proprio territorio di appartenenza. Da questa attestazione vengono esentate tutte le strutture presenti in campo agricolo quelle artigianali ed infine, quelle industriali e le non residenziali che possiedano locali climatizzati, illuminati e mantenuti ad una temperatura specifica e controllata per esigenze legate al processo produttivo e lavorativo. Lo stesso principio è valido anche quando, in tali strutture, si utilizzano flussi energetici derivanti da processi produttivi che non hanno la possibilità di trovare un impiego di differente tipologia.
Immobili esenti dalla certificazione energetica
Inoltre, sono dispensati dalla certificazione energetica gli immobili che possiedono una gestione specifica che risulta regolamentata dall'articolo 136 della legge n. 42, tale articolo è riferito ai beni paesaggistici e culturali; sono inoltre escluse dall'obbligo di certificazione, le costruzioni che necessitano di un risanamento secondo le norme appartenenti allo strumento urbanistico, o di un restauro, qualora venga riconosciuta un'importanza artistica o storica. Non devono esibire il certificato neppure gli stabili isolati di piccola superficie, la cui area totale non sia superiore ai 50 metri quadrati. Per concludere poniamo attenzione su alcune particolarità della legge che riguardano gli obblighi di allegazione agli atti di trasferimento della certificazione energetica, questi non andranno applicati in occasione di trasferimento di quote immobiliari non frazionabili a titolo oneroso, oppure quando esiste un trasferimento autonomo del diritto di nuda proprietà.
Immobili soggetti a certificazione energetica
Dunque, dopo aver elencato quelli che sono gli immobili esenti rispetto la certificazione energetica, è bene fare una rapida panoramica su quelli che sono, invece, gli immobili che, come stabilito dalla legge, devono necessariamente seguire le procedure relative alla certificazione energetica e che sono soggetti dunque all'Ace. Si tratta, nello specifico, di quegli immobili elencati tassativamente all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 numero 412. Ossia, gli immobili adibiti a residenza e simili, sia con carattere continuativo sia con occupazione saltuaria; edifici adibiti ad alberghi e assimilabili; gli edifici adibiti a uffici; edifici adibiti ad attività creative, come ad esempio il cinema, le biblioteche, i teatri, i bar e i ristoranti; edifici adibiti ad attività scolastiche; infine, edifici adibiti ad attività industriali.
Consigli
- Scegliere dei professionisti iscritti all'albo