Atto di precetto: come fare opposizione
Introduzione
L'atto di precetto è un atto con cui si intima al debitore di effettuare il pagamento delle somme dovute, in forza di un titolo esecutivo, che può essere: un assegno, una cambiale, un decreto ingiuntivo o una sentenza. Una volta che l'atto di precetto è stato notificato, chi lo riceve può presentare opposizione allo stesso, secondo termini e modalità ben precise. L'opposizione al precetto seguirà due strade diverse a seconda del fatta che l'esecuzione forzata abbia avuto o meno inizio.Se volete sapere qualcosa in più sull'argomento, in questa guida troverete una serie di informazioni utili su come fare opposizione all'atto di precetto.
Occorrente
- Avvocato e tutti la documentazione a sostegno delle proprie ragioni, nonchè l'atto di precetto
Termine per proporre l'opposizione prima dell'esecuzione
La notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto deve per legge anticipare la richiesta dell'esecuzione forzata sui beni del debitore. L'ordinamento italiano prevede una forma di tutela del debitore, che nel caso di notifica dell'atto di precetto, può presentare istanza di opposizione e prevenire così l'esecuzione forzata. L'opposizione al precetto va presentata nelle forme dell'atto di citazione al Giudice competente, entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto di precetto. Inquesto modo nel processo di esecuzione si inserirà un ulteriore fase di cognizione che verterà sull"an" dell'esecuzione.
Termine per proporre opposizione dopo l'esecuzione
Nel caso in cui, per un qualsiasi motivo, non sia stato possibile presentare opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione forzata, l'opposizione al precetto si presenterà tramite ricorso al Giudice competente per l'esecuzione entro il termine perentorio di 20 giorni con riferimento al primo atto di esecuzione. Se l'opposizione non viene presentata entro il termine previsto, il Giudice potrà rilevare il fatto d'ufficio, e determinare la decadenza processuale. Nel caso in cui l'opposizione verrà accolta, questo influirà sulla prosecuzione dell'esecuzione.
Istanza di sospensione
Basandosi l'atto di precetto sull'esistenza di un titolo esecutivo, quando si propone opposizione, si può contestualmente presentare "istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo". In questo caso il Giudice valuterà le ragioni addotte dal debitore e nel caso in cui risulti il pericolo di un grave pregiudizio a danno del debitore derivante dall'esecuzione forzata e la sussistenza di una parvenza di veridicità nelle ragioni addotte per bloccare l'esecuzione forzata, il giudice accoglierà l'istanza l'stanza di sospensione del titolo. In questa ipotesi, nel caso di pignoramento dei beni, questo sarebbe nullo per mancanza del titolo esecutivo oggetto della sospensione.
Chi deve presentare l'opposizione
Per quanto attiene alla redazione e presentazione dell'atto di opposizione, il debitore non potrà fare tutto da solo ma, l'atto di opposizione dovrà essere elaborato da un avvocato e notificato dall'ufficio del Tribunale competente. La legge offre comunque ai debitori degli strumenti con cui si possono tutelare, facendo quindi valere i diritti propri. Sarà infatti possibile rivolgersi al giudice, presentando un provvedimento di opposizione. L'opposizione all'atto esecutivo, potrà essere usata sia per far valere vizi di forma del precetto o del titolo.
Svolgimento dell'opposizione
Il documento che chiarisce le motivazioni di credito, chiamata opposizione agli atti di esecuzione, riguarda anche la notifica degli stessi, cioè opposizione all'esecuzione. Il debitore si potrà rivolgere ad un avvocato, il quale entro 20 giorni depositerà alla Cancelleria del Tribunale, competente l'atto di opposizione. Il giudice di esecuzione, una volta che avrà ascoltato tutte le parti, potrà decidere se confermare oppure sospendere il provvedimento di esecuzione. L'opposizione fa partire una procedura che potrà portare alla sospensione del provvedimento esecutivo e che dovrà terminare con una sentenza non impugnabile.
Consigli
- Appena si riceva la notifica di un atto di precetto, recarsi subito da un avvocato in modo da poter proporre l'opposizione entro i termini perentori stabiliti dalla legge