Apertura enti no profit: comunicazioni da inviare all’Agenzia delle Entrate
Introduzione
Gli Enti No Profit sono degli enti che operano senza scopo di lucro e senza profitto. Trattasi in particolare di tutte quelle istituzioni o organizzazioni operanti nel così detto "terzo settore", ovvero quel settore posto tra il pubblico e il libero mercato. Per l'apertura di Enti no profit ci sono una serie di comunicazioni da inviare all'Agenzia delle Entrate. Vediamo insieme in cosa consistono.
Occorrente
- Documenti
- Modello EAS
- Dichiarazione sostitutiva
Iscrizione
Ritenuto che questi enti, si propongono lo scopo di perseguire interessi socialmente rilevanti, nonché di pubblica utilità, lo Stato italiano prevede che in presenza di determinati requisiti, essi possano beneficiare di un regime tributario agevolato, con rilevanti agevolazioni fiscali per quanto riguarda le imposte di reddito, l'IVA e altre imposte indirette. Per avere diritto a tutte queste agevolazioni, gli enti no profit devono innanzitutto chiedere all'Agenzia delle entrate l'iscrizione presso l'Anagrafe Unica delle Onlus, cioè le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Quest'ultima va fatta inviando alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, competente per territorio, il "Modello di comunicazione".
Dichiarazione
Questo modello va inviato entro il termine perentorio di trenta giorni dal momento in cui è stato redatto lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente se fatto in forma pubblica, o a partire dalla data di registrazione o autenticazione dello stesso, se fatto con scrittura privata. Al modello va allegata una dichiarazione sostitutiva, dalla quale risulti l'attività che l'ente si prefigge di svolgere, nonché l'esistenza dei requisiti. Essa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Onlus. L'invio della comunicazione dopo il termine prima indicato ha come conseguenza che le agevolazione fiscali verranno applicate dal momento in cui arriva la comunicazione.
Comunicazione
La comunicazione può essere presentata direttamente all'agenzia regionale delle entrate oppure in alternativa può essere spedita con plico tramite raccomandata a/r, in duplice copia. Una volta fatta l'iscrizione all'anagrafe unica delle Onlus, per aver diritto a tutte le agevolazioni fiscali e tributarie occorre comunicare in via telematica una serie di dati rilevanti ai fini fiscali attraverso l'invio del cosiddetto modello EAS. Esso va inviato entro sessanta giorni dalla costituzione dell'ente, da parte del contribuente, tramite Fisconline o Entratel. Se i dati indicati in precedenza scadono per qualsiasi motivo, il 31 marzo dell'anno successivo è obbligatorio comunicare la variazione. C'è comunque la possibilità di rivolgersi a intermediari abilitati con Entratel. Il modello EAS va ritrasmesso ogni volta che si verificano dei cambiamenti nei dati precedentemente trasmessi, come abbiamo già visto, oppure se si modificano i requisiti di ammissione ai benefici fiscali, per poter determinare se sono presenti tutti i requisiti per l'esenzione dall'imponibilità fiscale. È anche importante sapere che esiste un modello EAS semplificato che può essere utilizzato soltanto dalle società sportive dilettantistiche no profit, quelle di promozione sociale regolarmente iscritte nel registro e le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche. Fanno parte di questa categoria anche le associazioni sindacali rappresentate nel Cnel, comprese le attività istituzionali. L'esonero viene preso in considerazione soltanto nel caso che il rappresentante legale non abbia ancora comunicato le eventuali modifiche tramite i modelli AA5/6 e AA7/8 ( se il titolare possiede una partita IVA ).
Consigli
- E' possibile eseguire l'iscrizione in modalità informatica tramite dischetto magnetico
- Non è possibile fare l'iscrizione al REA tramite denuncia sottoscritta in maniera digitale