Sempre sulla scorta della definizione giuridica data dal codice civile possiamo, invece, affermare che per impresa si intende l'attività economica svolta dall'imprenditore. A tal proposito, è fondamentale per essere considerati imprenditori, che i beni e i servizi prodotti siano destinati allo scambio, cioè al mercato. Non è imprenditore, pertanto, chi ad esempio produce olio, vino, ortaggi per consumo personale e della propria famiglia. La qualifica di imprenditore comporta l'assunzione di specifici obblighi. In particolare, nel nostro ordinamento, l'imprenditore commerciale: è obbligato ad iscriversi nel registro delle imprese; è obbligato a tenere in ordine le scritture contabili; può essere dicgiarato fallito in seguito a dissesto economico.