5 cose da sapere sulla trasmissione delle dimissioni on line
Introduzione
Le dimissioni rappresentano uno dei momenti più delicati in un rapporto lavorativo. Arrivare a prendere questa decisione può essere una conseguenza di una serie di comportamenti adottati nei nostri confronti dal datore di lavoro, che ci hanno portato a decidere per il recesso dal contratto. Tuttavia, il lavoratore, prima di provvedere a trasmettere telematicamente le dimissioni volontarie, ha facoltà di spiegare al proprio sostituto i motivi della decisione, rimanendo in buoni rapporti anche in ottica di eventuali referenze per un successivo lavoro. Le dimissioni, dal 12 marzo 2016 possono essere trasmesse esclusivamente attraverso una procedura telematica, rendendo inefficace ogni altra comunicazione, anche se a mezzo raccomandata. Vediamo insieme 5 cose da sapere sulla trasmissione delle dimissioni on line.
I soggetti abilitati
L?invio delle dimissioni, come dicevamo, può avvenire solo attraverso il canale telematico. La compilazione e l?invio del modulo di dimissioni avviene sulla piattaforma di ClicLavoro, che poggia sul sito del Ministero del Lavoro. Per poter accedere ai servizi il lavoratore ha a disposizione due strade: trasmettere il modulo autonomamente, autenticandosi attraverso il proprio pin INPS dispositivo, o rivolgersi ad un soggetto abilitato (Ente di Patronato, Organizzazione sindacale, Commissione di certificazione o Ente bilaterale).
I soggetti obbligati
L?invio delle dimissioni è obbligatorio per tutte le categorie di lavoratori dipendenti, ad esclusione di: lavori domestici, per i quali la procedura viene posta in atto direttamente dal datore di lavoro; delle dimissioni disposte nelle sedi conciliative; dipendenti del settore pubblico, per i quali non può sussistere il fenomeno delle "dimissioni in bianco", vale a dire senza indicazioni precise delle date di assunzione; lavoratori in prova; lavoratrici madri entro i primi 3 anni di vita del bambino, per i quali è prevista la compilazione di un modulo specifico seguito dalla convalida presso la sede territoriale dell'Ispettorato del Lavoro.
L'accesso sicuro
La procedura telematica garantisce il riconoscimento del soggetto che trasmette le dimissioni, oltre ad attribuire in modo univoco la data di trasmissione della comunicazione. Tale sistema è particolarmente utile perché permette all?utente di revocare le dimissioni entro sette giorni dalla sottoscrizione, in caso di ripensamento. Un aspetto molto importante riguarda la sicurezza, poiché il riconoscimento dell?utente che accede al sistema per trasmettere la comunicazione, avviene attraverso due canali di autenticazione: il primo attraverso il pin INPS e il secondo sul sistema di ClicLavoro.
Il modulo telematico
Il modulo di dimissioni compilabile dal lavoratore è disponibile sulla piattaforma di ClicLavoro ed è composto da 5 sezioni: La prima in cui devono essere indicati i dati anagrafici del lavoratore; la seconda in cui sono presenti i dati identificativi del datore di lavoro (sezione compilata automaticamente dal sistema per i rapporti di lavoro iniziati dopo il 01.01.2008); Una terza sezione in cui vengono indicati i dati del rapporto di lavoro da cui dimettersi (anche questa parte viene riempita automaticamente dal sistema); nella quarta sezione il lavoratore dovrà riportare i dati della comunicazione, tra cui data di decorrenza e motivo delle dimissioni (se queste vengono presentate per ?giusta causa?); nella quinta e ultima sezione andranno indicati i dati del soggetto che trasmette la comunicazione.
L'invio telematico
Il modulo compilato verrà inoltrato automaticamente ed in tempo reale da sistema, al datore di lavoro tramite pec e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente tramite notifica sul cruscotto informatico. Il lavoratore avrà comunque sette giorni di tempo per procedere alla revoca delle dimissioni, utilizzando lo stesso procedimento richiesto per l'inoltro della richiesta, ed utilizzando la funzionalità "Revoca" presente sul portale di ClickLavoro. Utlima importante precisazione: Una volta trasmesse, le dimissioni, precludono al lavoratore la possibilità di accedere all?indennità di disoccupazione Naspi.