Il divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro
Introduzione
Il mondo del lavoro è regolamentato da leggi molto chiare e ben precise. Tutte spiegano perfettamente cosa è lecito e cosa non lo è. Ci sono regole ben precise da seguire ogni volta che si intraprende una collaborazione lavorativa. Una di queste, vieta l'interposizione nelle prestazioni di lavoro. Questo termine può sembrare complicato e poco comprensibile. Se questa legge viene conosciuta e approfondita, ci si accorge che si tratta di una legge importante. Essa tutela la figura del lavoratore, molto spesso svantaggiata rispetto a quella del datore di lavoro, nel momento in cui si instaura un rapporto professionale. In questa guida vi spiego che cos'è nello specifico questo divieto e chi riguarda. Sicuramente queste nozioni possono tornarvi molto utili e per questo motivo vi suggerisco di leggerle con molta attenzione. Ecco come funziona il divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro.
Occorrente
- SIndacato
- Un legale
Appalti
Secondo la legge n. 1369 del 23 ottobre 1960, si fa divieto all'imprenditore di concedere in appalto o in subappalto l'esecuzione di prestazioni lavorative. Questa regola è valida utilizzando manodopera assunta e retribuita direttamente dall'appaltatore o dall'intermediario. Questo vuol dire che non si può appaltare ad altri la mera prestazione di lavoro di un dipendente. Vi faccio un esempio molto semplice:se un imprenditore che ha bisogno di manodopera per svolgere la sua attività invece di assumere dei lavoratori decide di darla in appalto ad altre persone, come ad esempio una cooperativa di lavoro formata da più individui, dirigendo egli stesso questo lavoro e le persone che se ne occupano in tutto e per tutto, commette un gravissimo reato punito dalla legge.
Deroghe
Questa legge serve a tutelare il lavoratore da eventuali appalti fittizi. Purtroppo molto spesso essi vengono creati soltanto per poter aggirare le norme sul lavoro. SI trovano così delle scappatoie alle rigide regole che tutelano i dipendenti. Questa legge però in passato era considerata troppo severa per un mercato del lavoro in evoluzione. Così, nel 1997 con la legge 196, sono state fatte alcune deroghe alla vecchia norma. Si sono così aperte le porte al lavoro interinale, già presente da alcuni anni in altri paesi europei. Tale deroga è legata a precise normative che regolano l'attività delle agenzie interinali. Esse vengono continuamente sottoposte a numerosi controlli di idoneità. Questo spetta al Ministero del Lavoro, che ha il preciso compito di assicurarsi che tutto proceda per il verso giusto ed a norma di legge.
Illeciti
La vecchia legge continua a rimanere in vigore per tutti i tipi di contratto subordinato, tranne un'unica eccezione, costituita dai lavori interinali. La Corte Suprema continua, purtroppo, a smascherare gli illeciti. Questi sono ancora molto numerosi. È importante ripetere la necessità di chiarezza nella determinazione del reale datore di lavoro. Soprattutto quando ci sono di mezzo infortuni e accertamenti di responsabilità. Per quanto riguarda gli appalti è importante ricordare anche che il requisito della stabilità reale consente quasi sempre, salvo rare eccezioni, di prescrivere per almeno cinque anni i diritti del lavoratore in caso di costanza nel rapporto lavorativo. In questo caso il contratto viene considerato frode e quindi si annulla in modo automatico.Di conseguenza l'appalto viene considerato inconsistente.
Consigli
- Per ogni dubbio sulla validità del proprio rapporto di lavoro è consigliabile rivolgersi ad un legale o ad un sindacato