Come avviare la procedura di fallimento della propria attività
Introduzione
Essere costretti ad ammettere il fallimento della propria attività commerciale non è mai piacevole, purtroppo però accade sempre più spesso di essere costretti ad avviare la procedura di fallimento, a causa di un insufficiente o addirittura totale fatturazione. Il fallimento di un'impresa è una procedura concorsuale che ha come fine principale quello di fornire una disciplina ai rapporti tra creditori e debitori nell'ambito dell'impresa in crisi economica, ricorrendo al tribunale fallimentare (e quindi i rapporti tra l'esercente l'attività commerciale e i suoi creditori). Gli aspetti procedurali del processo di bancarotta sono regolati dalle norme di procedura fallimentare. Le regole di fallimento sono contenute in una serie di moduli ufficiali (ovvero il codice fallimentare, il diritto fallimentare e le regole locali esposte nelle procedure giuridiche formali), che affrontano i problemi del debito dei cittadini e delle imprese. Gran parte del processo fallimentare è di tipo amministrativo, però è condotto in maniera giudiziale. Il coinvolgimento di un debitore con il giudice fallimentare è di solito molto limitato, il debitore non comparirà in tribunale e non vedrà il giudice, a meno che non sorgano obiezioni in merito. Nel corso di questo tutorial vedremo insieme come avviare la procedura di fallimento della propria attività.
Occorrente
- Tribunale fallimentare
- Giudice delegato
I presupposti del fallimento
Per avviare la procedura fallimentare devono essere innanzitutto presenti alcuni presupposti fondamentali. Le condizioni di fallibilità previste dalla legge sono i seguenti: lo stato di insolvenza del debitore e il suo status di imprenditore commerciale (un imprenditore agricolo ad esempio non può fallire). La dichiarazione di fallimento può essere richiesta dall'imprenditore insolvente, dal Pubblico Ministero dopo che avrà fatto delle opportune verifiche e dal Tribunale quando lo stato di insolvenza emerge fuori nel corso di un processo civile.
La pronuncia della sentenza di fallimento
La seconda fase importante della procedura fallimentare è costituita dalla pronuncia della sentenza di fallimento a cura del tribunale, che segna l'apertura vera e propria del fallimento e la nomina degli organi necessari all'esplicazione della procedura. Il Tribunale in cui ha sede l'azienda nominerà infatti il giudice delegato ed il curatore per l'assistenza e la gestione del patrimonio. La sentenza obbligherà il debitore a presentare entro un giorno i bilanci (ordinerà dunque all'azienda fallita di depositare tutti i vari bilanci dell'impresa). I creditori dovranno presentare entro il periodo stabilito una domanda con l'indicazione della cifra dovuta dal debitore in fallimento. Verrà dunque poi così stabilita la data dell'adunanza per la verifica dello stato passivo del fallimento.
L'accertamento dei crediti
Una volta avviata la procedura fallimentare si procederà ad accertare i crediti vantati nei confronti del fallito. La procedura fallimentare è infatti finalizzata alla soddisfazione dei creditori, prestatori di denaro che hanno dato la loro fiducia all'imprenditore fornendo beni e denaro. Durante la procedura si accerteranno le passività di tutti i creditori, si opporranno i sigilli ai beni dell'imprenditore (per accertarne il loro valore e venderli successivamente per soddisfare i creditori) e le eventuali prelazioni dei creditori, si darà precedenza a quei creditori con diritti di prelazione e ipoteca. Al termine della liquidazione dei beni si procederà a pagare e soddisfare i creditori.
Conseguenze del fallimento
Per effetto del fallimento l'ex imprenditore non potrà più disporre dei beni destinati a soddisfare i creditori, verrà dunque spossessato di tutti i beni dell'impresa necessari a coprire i debiti contratti (tranne beni strettamente personali che servono per il sostentamento proprio e della propria famiglia, ad esempio assegni avente carattere alimentare, stipendi e pensioni nel limite di quanto occorre per il mantenimento dignitoso di se e del proprio nucleo familiare).